STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Art.1- COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione senza scopi di lucro denominata “TUTELA IMPRESA”
Art. 2 – SEDE
L’associazione ha sede legale centrale in Civitanova Marche, via Zavatti 4, ed è costituita in un organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali). La variazione di indirizzo nell’ambito del territorio nazionale non costituisce variazione statutaria.
L’Associazione potrà istituire sedi territoriali, secondarie o uffici o centri operativi in tutto il territorio nazionale , con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2030.
Art. 4 – SCOPI
L’Associazione non ha scopi di lucro ed ha natura e carattere sindacale e si propone prevalentemente di associare iscritti alla Camera di Commercio o agli appositi albi e/o ordini professionali e tutelare e promuovere in ogni campo gli interessi dei singoli associati, anche privati.
L’Associazione è un organismo sindacale, autonomo e apartitico, e non ha finalità di lucro e si propone, a titolo esemplificativo e non tassativo:
a) di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei contribuenti in genere (da Fisco, tasse, Equitalia ecc) e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere .
L’associazione in particolare promuove ed assicura (anche con l’ausilio di terzi, professionisti ed esperti nelle varie e singole materie) la tutela e la difesa sul piano informativo- preventivo, contrattuale e giudiziale-risarcitorio, dei fondamentali diritti :
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di natura fiscale e tributaria, economico e patrimoniale, quali il diritto alla giusta ed equa tassazione fiscale, nonchè alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi e per la prevenzione etutela del fenomeno sociale dell’usura, anche attraverso strumenti di tutela collettiva (c.d. class action) quali quelli di cui all’art. 140 bis d. Lgs 206/2005 (codice del consumo e d. Lgs 198/2009 (nei confronti delle Pubbliche amministrazioni)
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di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario al servizio postale, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, delle telecomunicazioni e servizi, nonchè in materia urbanistica e urbanistica
b) di stipulare convenzioni e di rappresentare, assistere e tutelare presso Enti ed Organismi di qualsiasi natura i piccoli imprenditori artigiani, nonché i piccoli e medi imprenditori dei settori produttivi ed industriali, imprenditori operanti nei settori primari (agricolo ed estrattivo), del commercio, delle attività turistico-ricettive, dei servizi alle imprese ed alle persone, per la soluzione dei loro problemi economici, professionali, sindacali, tecnici, sociali, previdenziali, fiscali, finanziari, assicurativi ed assistenziali;
c) di promuovere ed attivare iniziative, corsi, progetti e programmi di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale a favore di lavoratori autonomi, con particolare riferimento per i titolari, i quadri ed i collaboratori di piccole e medie imprese, nonché a favore di lavoratori dipendenti, di disoccupati e inoccupati, giovani e donne, anche in attuazione della vigenti diposizioni dell’UE, dello Stato, delle Regioni italiane e degli EE.LL. in materie di formazione, orientamento e aggiornamento professionale, obbligo formativo, formazione professionale superiore e formazione professionale continua.
d) di promuovere iniziative, progetti e programmi di interventi finalizzati alla tutela, valorizzazione, sviluppo, consolidamento e innovazione dell’artigianato, della piccola e media impresa di ogni settore, del commercio e delle libere professioni ed attività di lavoro autonomo in genere ecc… anche designando e nominando propri rappresentanti all’interno di Enti, Istituzioni, organismi, commissioni, comitati, ecc.,
e) di favorire la costituzione e assumere partecipazioni (anche in posizione di controllo), sia all’interno che all’esterno dell’Associazione, in organismi e strutture (associazioni, consorzi, cooperative, società e centri di servizi, banche ed istituti finanziari, ecc.) atti ad assicurare o migliorare le condizioni operative e l’assistenza morale, sociale, economica, tecnica e sindacale degli associati e delle loro risorse umane (imprenditori, addetti, forze di lavoro potenziali, consumatori in genere).
f) Cooperare con gli Enti e le Associazioni che operano per l’assistenza e lo sviluppo dell’Artigianato, delle Piccole e medie imprese e del lavoro autonomo e dei privati
Art. 5 – PATRIMONIO
Il Fondo comune è costituito da: contributi ordinari degli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo e contributi straordinari degli associati; beni acquistati dall’Associazione; contributi di Enti Pubblici e Privati e privati cittadini; introiti derivanti da raccolte di sostegno alle predette iniziative.
Art 6 – SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutti i titolari di imprese artigiane e di piccole e medie imprese dei settori produttivi ed industriali, dei settori primari (ivi compreso agricolo ed estrattivo), del commercio, delle attività turistico-ricettive, dei servizi alle imprese ed alle persone. Possono inoltre far parte dell’Associazione i Liberi Professionisti dei settori dei servizi alle imprese in regola con gli adempimenti sociali.
Possono continuare a far parte dell’Associazione i soci che hanno perduto la qualità di titolari di impresa o di lavoratori professionisti o autonomi per invalidità o per età avanzata e che non svolgono altra attività.
Art. 7 – AMMISSIONE E OBBLIGHI DEI SOCI
I soggetti che intendono aderire all’Associazione dovranno inoltrare richiesta scritta di adesione indicando:
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Generalità e/o denominazione;
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Tipo di attività svolta, sede, indirizzo, P. Iva e codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail;
c) eventuale numero di dipendenti.
La richiesta di adesione s’intende accolta qualora non vi sia una deliberazione di non accoglimento assunta dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni successivi dalla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo decide a proprio insindacabile giudizio.
L’adesione comporta l’obbligo di versare il contributo stabilito eventualmente annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’adesione è impegnativa solo per l’anno solare in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro e non oltre il 1 settembre dell’anno precedente a quello oggetto di disdetta.
L’anzianità di iscrizione decorre dal giorno di presentazione della domanda. L’adesione comporta l’obbligo per l’Associato di rispettare tutte le delibere che, a norma dello Statuto, verranno adottate dagli organi dell’Associazione.
La qualità di socio cessa:
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per scioglimento dell’Associazione;
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per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto;
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per mancato rispetto delle deliberazioni degli organi sociali;
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per comportamento contrastante con gli interessi dell’Associazione o con le linee direttrici di politica sindacale dalla stessa eseguite;
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per indegnità morale;
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per mancata partecipazione ad almeno due adunanze consecutive;
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per recesso.
I provvedimenti di cui ai punti b), c), d), e) e f) vengono deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Contro queste deliberazioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva ed inappellabile.
La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio receduto o escluso non può riprendere i contributi versati, od altre somme a qualsiasi titolo né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
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L’Assemblea dei Soci;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente;
L’Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. Le eventuali impugnative devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.
Art.9 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci iscritti all’Associazione. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
Art.10 – RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purchè in Italia.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale 15 giorni prima del giorno in cui si svolgerà l’Assemblea, e mediante comunicati diffusi attraverso bollettini e/o giornali locali, o a mezzo posta elettronica, da pubblicarsi o inviarsi almeno sette giorni prima della data di adunanza con la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie da trattare.
Hanno diritto di intervenire gli associati iscritti da almeno un mese.
Art 11- ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni componente dell’Assemblea, ha diritto ad un voto anche se dovesse partecipare per più titoli e le deliberazioni, sono prese a maggioranza di voti dei presenti non tenendo calcolo degli astenuti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
Art 12 – ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge il Consiglio Direttivo; stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti ad esame degli amministratori nonché sulla responsabilità degli amministratori.
Art- 13 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.
Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, tutti nominati dall’Assemblea e dura in carica tre anni.
Possono far parte del Consiglio Direttivo – oltre agli imprenditori soci dell’Associazione – personalità ed esponenti del contesto economico, sociale, sindacale e territoriale che si impegnino a promuovere l’Associazione ivi inclusi liberi professionisti, consulenti, lavoratori dipendenti. Almeno i due terzi del Consiglio Direttivo deve essere formato da Imprenditori.
Art. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l’addetto alla comunicazione stampa ai media locali; può inoltre nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i poteri.
Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede associativa purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima dell’adunanza e nei casi di urgenza con un solo giorno di preavviso. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.
Art. 17 – IL PRESIDENTE
Al Presidente del Consiglio Direttivo o ad un suo delegato spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di Presidente può essere attribuita ad un imprenditore socio dell’Associazione ovvero ad una personalità ovvero a un esponente di rilevo di estrazione politico-sindacale ed economico-sociale ivi comprese persone che abbiano svolto attività di direzione e gestione di associazioni e organizzazioni imprenditoriali.
Il Presidente provvede per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; presiede al buon andamento della amministrazione della Associazione; prende provvedimenti occorrenti per lo sviluppo dell’attività sindacale.
Egli può delegare il Vice Presidente, i Membri della Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, ed il Segretario in alcune delle sue mansioni.
In caso di assoluta urgenza ed entro i limiti della ordinaria amministrazione, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma deve convocare entro 3 giorni tale organo per la ratifica dei provvedimenti da lui adottati.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti; è costantemente tenuto informato dal Presidente su ogni attività dell’Associazione; sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di suo impedimento.
Art. 18 – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed è alle dirette dipendenze del Presidente: ha la firma della corrispondenza; sovraintende agli uffici dell’Associazione; provvede al buon andamento dei servizi; attua le disposizioni del Consiglio Direttivo al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili per il pratico conseguimento degli scopi e della gestione dell’Associazione.
Il segretario partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell’associazione con funzioni di verbalizzante e ne custodisce i verbali.
Il tesoriere tiene la contabilità ed i bilanci, quietanza ricevute, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell’Associazione, ha la firma dei conti correnti, degli atti di ordinaria amministrazione (compresi gli atti relativi a riscossioni, pagamenti, stipula di contratti, etc.) entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, fatti salvi gli atti di rappresentanza e firma legale.
La carica di Segretario e la carica di Tesoriere possono confluire sulla stessa persona.
Art. 19 – ESERCIZI SOCIALI
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l’anno trascorso e preventivo per l’anno successivo entro il mese di aprile di ogni anno corredandoli delle relazioni sull’andamento dell’Associazione.
Art. 20 -SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea degli Associati dichiara lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. I fondi ed i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti ad enti senza scopo di lucro che deciderà l’Assemblea.
Art. 21 – CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto, o comunque relativa alla vita dell’associazione sarà devoluta ad un collegio arbitrale di tre membri nominati, uno cadauno dalle parti in causa ed il terzo dai due eletti. In caso contrario la controversia verrà devoluta ad un Tribunale arbitrale di natura privata, autorizzato per legge e competente in base alla sede dell’Associazione.
Art. 22 – VARIE
Per quanto qui non previsto, i costituiti si riportano alle vigenti disposizioni legislative, statali e regionali, in materia.